Rischio generale
Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce “Lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Il lavoratore deve ricevere una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 alla formazione generale deve essere aggiunta quella specifica con un numero di ore variabile in funzione della tipologia di rischio aziendale:
• Basso: formazione specifica 4 ore
• Medio: formazione specifica 8 ore
• Alto: formazione specifica 12 ore
E’ possibile unire il corso generale con quello di formazione specifica sommando le ore.
Dopo 5 anni è necessario l’aggiornamento.