In merito agli aggiornamenti:
Lavoratori
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio, alto) . Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si trattano generalmente significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico-normativi;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Preposti
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Dirigenti
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Datori di Lavoro
Sempre con riferimento alla normativa il Datore di Lavoro deve aggiornarsi ogni 5 anni con un durata minima di:
6 ore se la sua attività appartiene al rischio basso
10 ore se la sua attività appartiene al rischio medio
12 ore se la sua attività appartiene al rischio alto
Rls
Ogni anno.
Gli aggiornamenti escludono
Nell’aggiornamento non si comprendono la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non viene ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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