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Ulteriori approfondimenti sui contratti

contratti 2

La crisi imperversante, le innumerevoli difficoltà delle Famiglie e Aziende, aumentano in modo esponenziale l’incaglio dei crediti ed impossibilità di incassare il proprio dovuto alle scadenze. Non esiste contratto o diffida che tenga se un debitore non voglia pagare. Inevitabile sarà quindi  il ricorso alle vie legali attraverso decreti ingiuntivi e atti di pignoramento una volta resi  esecutivi. Agli innumerevoli ostacoli lungo il cammino si può trovare quello di una non corretta o mancata documentazione a monte dove il debitore, attraverso valenti legali, potrà appigliarsi rendendo nullo quanto si era definito all’origine. Ecco come il contratto iniziale dovrà possedere quanti più punti possibili che rendano difficile una opposizione al medesimo rendendolo nullo. Vi sono chiare sentenze di terzo grado (Cassazione) che specificano come se non presenti specifici punti, i contratti si rendano nulli. Il gruppo Assir fornisce quanto necessario per rendere un contratto quanto più blindato possibile e questo perchè sia trasparente e chiaro e non impugnabile per dei cavilli legali. Se la maggioranza dei contratti venissero meno, alle purtroppo tante difficoltà delle diverse Aziende o peggio ai diversi fallimenti, altri se ne aggiungerebbero.

Tra gli infiniti esistenti, citiamo almeno quelli di base che sono i requisiti fondamentali  del contratto, ovvero: gli elementi essenziali

Sebbene non vi siano definizioni omogenee nei vari ordinamenti giuridici, per il legislatore italiano il contratto è generalmente costituito da alcuni requisiti quali:

  • le parti, ovvero i soggetti che intervengono nella stipula;
  • l’accordo tra le parti, ovvero l’incontro delle volontà tra i soggetti che intervengono (non necessariamente espresso);
  • la causa, ovvero la funzione economico-sociale;
  • l’oggetto, ovvero la prestazione che una parte deve eseguire in favore dell’altra (deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile);
  • la forma, ovvero il modo in cui è manifestata la volontà (non sempre è richiesta la forma scritta).

Gli elementi accidentali del contratto

Si tenga conto che, pur non necessari, nel contratto possono sussistere alcuni elementi accidentali, che possono meglio disciplinare la natura dello scambio. I principali sono:

  • la condizione, ovvero un avvenimento futuro e incerto dal quale dipenderanno gli effetti;
  • il termine, ovvero l’evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti;
  • il modo o l’onere, ovvero una limitazione degli effetti.

 

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